0 %

La tanto combattuta mediazione, oggetto di grandi discussioni (spesso a salvaguardia di pochi e a danno della massa) sta inesorabilmente procedendo e sta rispondendo con i risultati, portando a conclusione positiva circa il 20% dei procedimenti. Diventa però necessario stimolare ancor di più la parte invitata in mediazione, problema avvato a soluzione già dal maxiemendamento di agosto.

Il Governo attuale quindi riprende e rilancia questo aspetto, impegnando le parti all’esperimento del tentativo di mediazone, consolidandone e rafforzandone il ruolo, e sanzionando chi non interviene alla seduta di mediazione.

Infatti l’approvando decreto legge interviene per integrare il d.lsg. 28/2010 per ridurre le crisi da sovraindebitamento della giustizia, stimolando la partecipazione, e per assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza.

Gli uffici giudiziari infatti dovranno favorire iniziative per l’espletamento della mediazione, facendo obbligo di informazione periodica al CSM e al Ministero di Giustizia.

Ma l’intervento più deciso è quello sulla sanzione per chi invitato non interviene: il giudice comminerà, con un’apposita ordinanza, non impugnabile, irrevocabile e pronunziata d’ufficio, la sanzione stabilita nel maxiemendamento di agosto, alla prima udienza di comparizione delle parti e non più alla conclusione.

In sintesi, sebbene, alcuni addetti ai lavori (sempre di meno) hanno avversato questa pratica di risoluzione alternativa delle controversie, ignorandone le ricadute economiche e sociali, il cammino della mediazione è inesorabile, e può rappresentare il vero ed effettivo rimedio per contribuire alla riduzione del debito pubblico e per ottenere una giustizia più efficiente.

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Schema di decreto leggerecante: «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia

EMANA

il seguente decreto-legge

[…]

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis.
Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2,e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia.”;

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,».

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