Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) – con ordinanza n° 01694/2015 REG. PROV. CAU – ha accolto la richiesta di sospensiva della sentenza del Tar Lazio (n. 1351 del 23 gennaio 2015) che ha annullato alcune norme del D.M. 180/2010, ponendo in crisi, tra l’altro, la concreta operatività degli organismi di mediazione, soprattutto quelli privati. L’appello nr. 2156 del 2015 era stato proposto dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell’ordinanza, con felice chiarezza, si afferma che: “… è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute)”
E, quindi si conclude che: “…Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010…”