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La Camera, nella seduta del 9 agosto ’13, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

In via preliminare va sottolineato che il ripristino della condizione di procedibilità della mediazione per mezzo del decreto legge – convertito in legge dal Parlamento – ripristina la legittimità e quindi l’operatività del D. Lgs. 28/2010. Sennonché le modifiche apportate dallo stesso D.L. 69/2013 e gli emendamenti approvati stravolgono, in parte, il precedente impianto normativo.

Analizziamo quali sono le  principali novità per la mediazione.

Innanzitutto ritorna l’obbligatorietà della mediazione per tutte le materie già previste dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (ad eccezione della RC auto ed inclusione della responsabilità sanitaria): 

1.       materia di condominio,

2.       diritti reali,

3.       divisione,

4.       successioni ereditarie,

5.       patti di famiglia,

6.       locazione,

7.       comodato,

8.       affitto di aziende,

9.       risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria,

10.   risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,

11.   contratti assicurativi, bancari e finanziari.

 Assistenza obbligatoria dell’avvocato in ogni fase della procedura di mediazione. Gli avvocati divengono mediatori di diritto, ma con l’obbligo di aggiornamento professionale.

 Durata limitata ad anni 4 dell’obbligatorietà della mediazione, con monitoraggio intermedio, a cura del Ministero di Giustizia, dei risultati ottenuti.

 Ampliamento delle potenzialità della mediazione delegata:

E’, difatti, stabilito che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello”.

 Introduzione del c.d. incontro preliminare che soddisfa la condizione di procedibilità anche se si conclude con un mancato accordo.

 La durata complessiva della procedura di mediazione è stata ridotta da quattro a tre mesi.

 È stato aumentato da 15 a 30 gg. il  termine entro cui il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti a far data dal deposito della domanda.

 Essendo stato sanato il vizio di legittimità vengono ripristinate quelle disposizioni che erano state travolte dalla sentenza della Consulta del 23 ottobre ’12, ciò vuol dire che riacquistano efficacia le sanzioni di cui all’art. 8, comma 5, art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 28/2010:

Art. 8 5. “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.”

Art. 13: 1. “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.”

 S’integra la modalità di acquisizione di efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo, difatti l’art. 12, comma 1, prevede – nella sua nuova formulazione –  che:

 “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.”

Fermo restando che in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.”

 È stata regolamentata più nel dettaglio l’ammissione al gratuito patrocinio.

 E, in caudam venenum, è stato aggiunto il comma 5 ter all’art. 17 (manco a farlo apposta!) che sancisce l’assurda regola secondo cui nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.

 Norma innovativa e di buon senso è contenuta, invece, nell’art. 84 bis del c.d. decreto del fare, oggi legge.

È stata prevista, tra gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 del codice civile, l’introduzione, degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Pertanto l’art. 2643 c.c. si arricchirà del comma 12 bis, ponendo definitivamente fine all’ostruzionismo di alcune conservatorie.

Pubblicato il 9 agosto 2013.