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Di recente è stato sostenuto  che l’eccesso di delega – causa della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 –  sarebbe già stato sanato da interventi legislativi del Parlamento successivi alla sua entrata in vigore, di guisa  che avrebbero reso priva di  effetto la sentenza della Consulta, in quanto il lamentato vizio formale non avrebbe più ragion d’essere.

D’altro canto non bisogna ipocritamente dissimulare che l’incremento del ricorso allo strumento della delega legislativa costituisce  uno dei tanti aspetti nell’evoluzione del sistema delle fonti.  E’, infatti,  innegabile  che si sia affermata la tendenza all’utilizzo della delegazione legislativa come strumento privilegiato per l’attuazione del programma di Governo.

Senza, con ciò,   voler rivendicare un’invasione del potere legislativo da parte del Governo o, addirittura,  la violazione del principio per cui «soltanto il Parlamento può fare le leggi», cerchiamo di offrire un’analisi cronologica degli interventi legislativi da cui evincere che il Parlamento ha più volte legiferato proprio in punto al tanto vituperato  art. 5.

Questi interventi del Parlamento dovrebbero garantire il nostro sistema dal rischio di una abdicazione del potere  legislativo a favore dell’esecutivo.

Per la precisione il 26/02/2011 il Senato con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, approvava il ddl S.2518-B (Milleproroghe 2011 http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/68835), nel quale era riportato all’articolo 16-decies  “…Il termine di cui all’ articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti…”.

Altri interventi sono stati votati dal Parlamento per integrare e/o modificare il d.lgs 28/2010, come ad esempio il maxiemendamento di agosto 2011 che, all’articolo 2 del comma 35 sexies, recita “…Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizi” riferendosi, quindi,  espressamente l’articolo 5 del d.lgs 28/2010.

Ed ancora, lo stesso Parlamento con legge di conversione (L. 17/2/2012, n.10) del d.l. 212/2011 ha soppresso la postilla, introdotta con d.l. 212/2011 (22 dicembre 2012), che riguardava l’irrogazione della succitata sanzione alla prima udienza con ordinanza non impugnabile, dimostrando una particolare attenzione per l’istituto della mediazione e delle sue modalità di applicazione.

Va infine notato che la giurisprudenza costituzionale, sul rispetto dell’articolo 76 Cost., si è sin’ora sviluppata in senso tutt’altro che restrittivo. L’atteggiamento della Corte continua infatti a caratterizzarsi per un’estrema cautela per quanto riguarda il sindacato sulle violazioni dell’art. 76 Cost. da parte delle leggi di delega.

Pertanto ribadiamo, ancora una volta, che è quanto mai essenziale nonché coerente intervenire per sanare il vizio di forma – se sussistente – e liberare le potenzialità che la mediazione può esprimere in un ‘ottica di miglioramento del nostro sistema giustizia e di crescita del paese.

Pubblicato il 4 dicembre 2012.