Tariffe

Di seguito le tabelle di Spesa per le Mediazioni obbligatorie/facoltative elaborate ai sensi dell’art. 28 del D.M. 150/2023.

Sviluppo Tabella di Spesa per le Mediazioni obbligatorie

Sviluppo Tabella di Spesa per le Mediazioni facoltative

Conciliare conviene

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 2023, che si applica alle mediazioni iscritte dal 15 Novembre 2023, ha modificato l’importo a titolo di indennità che ciascuna parte/centro di interesse, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, deve corrispondere all’Organismo.

1) Detto importo ai sensi dell’art. 28 comprende le spese di avvio e le spese di mediazione, oltre alle spese vive. Le istanze e le adesioni si considerano rispettivamente iscritte e perfezionate solo con il riscontro dell’avvenuto pagamento; il documento fiscale vale come ricevuta per l’avvio del procedimento di mediazione.

2) L’indennità comprende il compenso del mediatore.

3) Per le materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità, per le delegate dal giudice o clausola contrattuale sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi* IVA esclusa:

– € 32,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

– € 60,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

– € 88,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi* IVA esclusa:

– € 48,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000;

– € 96,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00,

– € 136,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00,

* importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28 co. 8 del D.M. 150/2023

Per le materie volontarie sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi IVA esclusa:

– € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

– € 75,00 per le liti di valore da – € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

– € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi IVA esclusa:

– € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000

– € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00,

– € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00,

4) La domanda di mediazione deve contenere, ai sensi dell’art. 29 del D.M. 150/2023, l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le sopradette indicazioni, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal Codice di procedura civile, il valore della lite è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti.

 Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento l’Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

5) Sono dovuti e a titolo di spese vive i seguenti importi:

– €. 5 + Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R1;

– €. 10 + Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata estera R/R1;

– €. 4 + Iva per la conservazione documentale a norma CAD e disponibilità della piattaforma di videoconferenza;

– € 30,00 incluso IVA per il servizio di spedizione del verbale di mediazione tramite raccomandata A/R

– Il deposito del verbale presso il Tribunale competente ai fini dell’omologazione e l’assistenza in questa fase è un servizio che la segreteria dell’Organismo offre previo pagamento della somma di €. 150,00 incluso IVA.

6) Le parti sono altresì tenute al rimborso di ogni altra spesa sostenuta su loro richiesta dall’Organismo, comprese le spese sostenute per il rinnovo della comunicazione all’altra parte, qualora l’indirizzo della parte chiamata, indicato dall’istante, risulti errato e/o richieste di integrazione del contraddittorio.

7) Quando il primo incontro si conclude con un mancato accordo nulla è dovuto dalle parti.

– In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con o senza conciliazione, per le materie obbligatorie, demandate dal giudice o clausola contrattuale, le parti devono corrispondere una indennità ulteriore, calcolata in base alla tabella A (art 31 co 1 del D.M. 150/2023) ridotta di un quinto ai sensi dell’art. 28 co. 8 del D.M. 150/2023 e detratti gli importi del primo incontro.

– In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese ulteriori di mediazione riportate nella tabella A e calcolate come sopra, sono soggette rispettivamente ad una maggiorazione del 10% o del 25%.

8) In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti siano maggiorati del 20%, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

  1. a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  2. b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

9) Il pagamento dell’indennità può essere effettuato nei seguenti modi:

–  carta di credito;

– Paypal;

– IBAN IT71W0200875661000102725076 intestato a ISCO srl – Unicredit SpA fil. ATRIPALDA (AV);

riportando tassativamente nella causale del bonifico il codice alfanumerico di riferimento dell’operazione rilasciato da ISCO ADR e convenzionalmente indicato come CUPI.

– É necessario comunicare i dati per la fatturazione in sede di deposito della domanda di mediazione e di adesione.

10) Ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 28/2010 alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità, fino a €. 600,00. Nei casi di materia obbligatorie, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di €. 600,00.

I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di €. 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di €. 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Con il pagamento delle indennità e la successiva emissione della fattura a soggetto diverso dalle parti coinvolte nel procedimento di mediazione si intende rinunciato il diritto al beneficio previsto dal credito d’imposta.

11) Ai sensi dell’art. 17 co.2 del D.lgs. 28/2010 Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

12) Il capo II bis del D.lgs. 28/2010 disciplina il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e riconosce il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità, e il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.