Il D. Lgs. 28/2010 disciplina in modo organico l’istituto della mediazione, che oggi diviene conditio sine qua non per l’instaurazione del giudizio nelle materie elencate dal legislatore all’art. 5.
Per le controversie nelle materie di seguito indicate l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità (art.5), di conseguenza obbligatorio:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per le controversie in materia di condomino e risarcimento del danno derivante da dalla circolazione di veicoli e natanti (RC Auto) l’efficacia dell’obbligatorietà è stata differita al marzo 2012, pertanto sino ad allora il tentativo di mediazione in queste due materie è facoltativo.