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Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 9 del 10 agosto 2012 (Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali), ha fornito delle linee-guida in materia di mediazione nelle controversie civile e commerciali ex D.lgs. 28/2010.  La circolare, articolata in sette paragrafi, analizza in maniera puntuale  l’istituto della mediazione ed il suo rapporto con le Pubbliche Amministrazioni.

Nell’auspicio che la Circolare del 10 agosto sia il primo ed importante passo della Pubblica Amministrazione verso l’istituto della mediazione sin’ora recepito in maniera piuttosto superficiale, mentre sarebbe quanto mai utile  un radicale cambiamento di mentalità, per due ordini di fattori.

Innanzitutto  la mediazione può rappresentare uno strumento di trasparenza e disponibilità nei confronti dei cittadini, per risolvere bonariamente tutte le possibili liti con il ricorso a mediatori professionisti e con la garanzia di terzietà offerta. Né è da sottovalutare l’indubbio vantaggio economico che il ricorso a tale strumento può comportare per l’intera collettività.

Come confermato dall’esperienza di altri paesi europei, in primis la Gran Bretagna,  il ricorso a forme di tutela non giurisdizionali è causa di concreti risparmi e benefici indiretti per la collettività. Nel mese di giugno del 2011 il Governo inglese ha sottoscritto il c.d. Dispute Resolution Commitment (DRC), una risoluzione che impegna tutte le agenzie e dipartimenti governativi ad utilizzare strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, quali la mediazione e l’arbitrato prima di agire in giudizio.

Proprio nella fiduciosa attesa che tale inversione di mentalità intervenga anche nel nostro paese diamo una scorsa con alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La suindicata circolare tiene conto degli approfondimenti svolti negli incontri del gruppo di lavoro, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a cui hanno partecipato i rappresentanti del predetto Dipartimento, dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e dell’Avvocatura dello Stato.

La circolare richiama, oltre alla normativa nazionale, anche la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Va da subito evidenziato che la Circolare del 10/08/2012 ha chiaramente precisato che, nelle diverse fonti normative richiamate, non vi sono disposizioni che escludono le pubbliche amministrazioni dall’ambito di applicazione della disciplina introdotta dal D.lgs. 28/2010. Viene richiamato l’art. 1, comma 2, della citata Direttiva, a mente della quale “Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)“, argomentando dunque che rientrano nel novero delle controversie disciplinate dal D.lgs. 28/2010 quelle che implicano la responsabilità della P.A. per atti di natura non autoritativa.

Nel concetto di controversia, come chiarito nella circolare, rientrano sia la crisi di cooperazione tra privati, sia quelle tra privati e pubbliche amministrazioni che agiscono iure privatorum. La controversia ovviamente deve avere ad oggetto diritti disponibili delle parti in lite, come espressamente definito dall’art. 2, D.lgs. 28/2010.

Si chiarisce, al par. 5.Procedimento, che l’Avvocatura dello Stato, rispetto alle procedure non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto, tra cui quella di mediazione, svolge esclusivamente la funzione consultiva di cui all’articolo 13 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, come assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate.

Trattandosi, come già detto, di procedura non riconducibile alla tutela legale contenziosa in senso stretto, resta esclusa, nell’ambito del procedimento di mediazione, la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate da parte dell’Avvocatura dello Stato, sia pur con alcune precisazioni. Nel dettaglio si afferma che, nell’ambito della procedura di mediazione, si evidenzia l’opportunità che l’amministrazione formuli motivata richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato, esponendo le proprie valutazioni sulla controversia, nei casi in cui il tentativo di transazione riguardi controversie di particolare rilievo, dal punto di vista della materia che ne costituisce l’oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire anche in riferimento al numero di controversie ulteriori che potrebbero derivarne, analogamente a quanto previsto dall’articolo 417-bis, comma 2, del codice di procedura civile. Al di fuori dei predetti casi, l’amministrazione richiede il parere all’Avvocatura dello Stato con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui il dirigente dell’Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia ovvero il dirigente o funzionario delegato abbia proceduto ad una motivata valutazione della controversia in senso favorevole alla conclusione dell’accordo.

Ove la richiesta di parere riguardi la proposta di conciliazione, considerata l’esiguità del termine di sette giorni entro cui accettare o rifiutare la stessa, l’amministrazione avanza quanto prima la richiesta all’Avvocatura dello Stato nei casi e con le modalità innanzi indicati. Sempre in riferimento alla ristrettezza dei termini di legge entro cui rispondere alla proposta transattiva, l’amministrazione che, in esito alla trattativa, ritenga ipotizzabile una composizione bonaria della controversia rappresenta all’organo di mediazione l’eventuale esigenza di un termine più congruo per permettere all’amministrazione di formulare la richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato e ricevere un eventuale riscontro in merito, nello spirito dei commi 2 e 3 dell’articolo 8 del d.lgs. 28/2010.

L’amministrazione, nella persona del dirigente o funzionario responsabile, sulla base della delega conferita, come di seguito indicato, valuta se accogliere o rigettare la proposta di conciliazione, anche tenuto conto del parere dell’Avvocatura dello Stato ove richiesto e pervenuto assicurando comunque il rispetto dei termini della procedura.

Particolare rilievo viene, infine, riservato alla rappresentanza dell’Amministrazione in mediazione, fermo che spetta al Dirigente dell’Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto di mediazione, ovvero ad altro dirigente a tal fine delegato. Si parla poi della possibilità di delegare tale funzioni anche a dipendenti di qualifica non dirigenziale che siano dotati di comprovata e particolare competenza ed esperienza nella materia del contenzioso e in quella a cui afferisce la controversia.

È, da ultimo, ribadito che la partecipazione alla procedura di mediazione comporta a carico dell’amministrazione coinvolta gli oneri previsti dall’articolo 16 del D.M. n.180/2010.

Pubblicato: 29 agosto 2012