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È con soddisfazione che evidenziamo i primi effetti dell’ampliamento delle potenzialità della mediazione delegata ad opera del c.d. Decreto del Fare. E’, difatti, stabilito all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione” .

La  mediazione delegata non ha, quindi, limiti di materie. Il giudice è sempre libero, qualsiasi sia la natura della controversia, di rinviare le parti davanti ad un organismo di mediazione laddove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di successo della conciliazione.

È, per l’appunto, quanto è accaduto alla IX sezione civile del Tribunale di Milano. Il giudice competente – dr. Giuseppe Buffone – con un provvedimento del 29 ottobre u.s. ha disposto il rinvio in mediazione per due  ex coniugi  che litigavano su alcune somme non versate per le spese straordinarie dei figli.  

Il provvedimento de quo si fonda su due considerazioni:

–  il basso valore della vertenza (meno di mille euro),

– la capacità, già mostrata dai due genitori in altre occasioni, di trovare un accordo nel supremo interesse della prole.

Il grande vantaggio della mediazione in questo delicato ed importante settore di controversie risiede nella riservatezza della procedura di mediazione e nella circostanza che i mediatori e le parti ben potrebbero estendere la trattativa a fatti emersi in un momento successivo all’incardinazione della causa, trovando, per tale via, una soluzione di più ampio respiro all’intera vicenda.

Questo illuminato provvedimento dimostra chiaramente  che la mediazione delegata può ben inserirsi nell’ambito delle controversie su questioni familiari e, in particolare, di ripartizione di spese per il mantenimento dei figli.

Attendiamo con fiducia il consolidarsi di una prassi in tal senso.

Pubblicato il 31 ottobre 2013