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La Direttiva UE n. 11/2013 (Direttiva sull’ADR per i consumatori) ed  il regolamento (UE)  n. 524/2013 del Parlamento europeo, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, costituiscono due strumenti legislativi interconnessi e  complementari. Il regolamento (UE)  n.524/2013  prevede l’istituzione di una piattaforma ODR che fornisce ai consumatori e ai professionisti un unico punto  di accesso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie online, attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma e offrono un’ADR tramite procedure di  qualità.  La Direttiva 11/2013 si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR.

Al di là dell’elemento prettamente giuridico definito dalla Direttiva 2013/11/UE, vanno evidenziate alcune caratterizzazioni di indirizzo programmatico che ben si inseriscono nel dibattito in atto nel nostro paese sulla Mediazione Civile e Commerciale, a seguito della emanazione del così detto “Decreto del fare”. Ovvie sarebbero le considerazioni sulla previsione di ancoraggio della  mediazione alla condizione di procedibilità, che peraltro sin dall’Art. 1 la Direttiva ribadisce, precisando che la stessa   ”..non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure..”.

Quello che emerge prepotentemente da una lettura più attenta è il modo in cui il Parlamento Europeo si preoccupa di mettere in evidenza il diniego assoluto a forme di pseudo gratuità che, dietro una facciata di garantismo dei diritti dei cittadini, celano interessi di monopolizzazione da parte delle oligarchie di casta. In maniera molto netta e chiara, difatti, l’Art.6 comma 1 stabilisce che le prestazioni dei mediatori “..siano retribuite secondo modalità non legate all’esito della procedura..”.

 Ciò detto meritano grande attenzione le ben 62 considerazioni preliminari su cui la Direttiva si fonda, fatte dal Parlamento e dal Consiglio. I problemi che a livello europeo vengono presi in considerazione, al fine di normare le ADR, riguardano temi quali la frammentazione dei mercati, la qualità delle procedure, i limiti imposti dall’assenza di adeguata normativa di raccordo tra i sistemi nazionali, lo sviluppo di nuove tipologie commerciali, le contrazioni del mercato interno e così via. A confronto appaiono quanto meno inadeguate le motivazioni mosse dai giureconsulti nostrani che hanno provveduto a far emendare il Decreto 69/2013, in un paese al 158° 158o  posto nel  mondo nell’indice di   efficienza  di   recupero  del   credito  a causa  dei    tempi  lunghi, con milioni di procedimenti in giacenza ed un piccolo orticello da difendere.

Analizziamo, quindi, gli elementi caratterizzanti dei due provvedimenti.

A tenore della Direttiva 11/2013, gli Stati membri devono garantire che gli organismi ADR soddisfino le seguenti condizioni:

  • mantengano un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti la procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare un  reclamo e la documentazione di supporto  necessaria online;
  •    mettano a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a) su un supporto durevole;
  •  ove applicabile, offrano al consumatore la possibilità di presentare un reclamo offline;
  •  consentano lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; 
  • accettino sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013; 
  • adottino  i  provvedimenti necessari a  garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali di cui alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui l’organismo ADR è stabilito, quando trattano le controversie oggetto della direttiva.

 A riprova che il regolamento e la direttiva sono interconnessi, il Regolamento 524/2011 si applica alla risoluzione extra­ giudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da  contratti  di vendita o  di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un  organismo ADR inserito in elenco a norma dell’articolo  20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che comporta l’utilizzo della piattaforma ODR.

La piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo che offre un accesso elettronico e gratuito in  tutte  le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

 La piattaforma ODR svolge le funzioni seguenti:

 

  •  mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente conformemente all’articolo 8;
  •  informare del reclamo la parte convenuta;
  • individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi, a norma dell’articolo  9;
  • proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR;
  • fornire alle parti e  all’organismo ADR la traduzione delle informazioni che  sono  necessarie per  la  risoluzione della controversia e  che  sono  scambiate tramite  la  piattaforma ODR;
  •  mettere  a  disposizione un  modulo  elettronico  tramite  il quale gli organismi ADR trasmettono  le  informazioni di cui all’articolo  10, lettera c);
  • mettere a disposizione un  sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull’organismo ADR che ha trattato la loro controversia.

Pubblicato il 22 luglio 2013