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Al fine di una maggiore puntualizzazione di argomenti già accennati nell’articolo “Anche la Commissione Europea promuove la mediazione così come disciplinata dalla normativa italiana”, precisiamo che l’area Giuridica della Commissione europea ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha deciso su una causa avente ad oggetto una controversia in materia di assicurazione una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino. In riferimento della direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nelle sue conclusioni la Commissione suggerisce alla Corte di rispondere ai quattro quesiti del giudice di rinvio come segue.

Parere positivo alle sanzioni per mancata partecipazione al Procedimento di Mediazione

La Commissione di Giustizia Europea decide così: <<non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice.>>

La Commissione approva senza alcuna incertezza le due sanzioni previste dal D.Lgs 28/10 art. 5 derivanti dalla mancata comparizione senza giustificato motivo in quanto non ostacolano l’accesso al giudice.

Non ci saranno sanzioni se la Proposta del Mediatore non è richiesta dalle parti  quando la Mediazione è obbligatoria  

La Commissione Conclude così: <<osta ad una normativa nazionale quale quella oggetto della presente causa che assortisce il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento e pertanto di limitare, in maniera sproporzionata, l’esercizio del diritto d’accesso al giudice.>>

Su questo quesito il parere della Commissione è più articolato e ritiene che <<che un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010 art. 11 comma 1, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione>> e prosegue <<effettivamente tale meccanismo appare in grado di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria. Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti, sussiste sempre la possibilità per le parti di adire direttamente il giudice.>>

La Commissione condivide la Mediazione Obbligatoria con un termine di quattro mesi.

Conclusione della Commissione: <<non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto.>>

La Commissione rimanda al Giudice nazionale la valutazione caso per caso sull’onerosità della mediazione

Conclusione della Commissione: << osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie.>>

In maniera opportuna la Commissione non censura a prescindere l’onerosità ma ritiene che il giudice nazionale deve valutare caso per caso quando l’onerosità della mediazione possa essere spropositata rispetto all’obiettivo della composizione più economica delle controversie.

Pubblicato: 29 agosto 2012