• Home
  • Apri una sede ISCO
  • Chi Siamo
  • Comunicazioni Iscritti
  • Contatti
  • Dove siamo
  • F.A.Q.
  • Privacy
CONSULTAZIONI CONTROVERSIE

Isco Adr – Organismo di Mediazione

Advertisement
PRO MEDIAZIONE: INVIA UNA MAIL AL MINISTRO 
  Webmail ISCO    Comunicazioni Interne   
Piattaforma ALBERT
  Accesso U.L.    Accesso Spin    Accesso Mediatore      Accesso Contenzioso  

MENU

  • FORMAZIONE
    • Calendario Corsi
    • Destinatari dei Corsi
    • Docenti Corsi
    • Modulistica
    • Percorso Formativo
  • MEDIATORI
    • Elenco Mediatori
    • Modulistica
    • Norme Deontologiche
  • MEDIAZIONE
    • Legislazione
    • Materie Mediazione
    • Modulistica
    • Regolamento di Procedura
    • Servizi Offerti
    • Tariffe
    • Testi
  • NEWS&EVENTI
    • Eventi
    • News

Archivio

  • novembre 2017
  • agosto 2017
  • maggio 2017
  • gennaio 2016
  • aprile 2015
  • gennaio 2015
  • marzo 2014
  • febbraio 2014
  • gennaio 2014
  • ottobre 2013
  • agosto 2013
  • luglio 2013
  • giugno 2013
  • maggio 2013
  • aprile 2013
  • marzo 2013
  • febbraio 2013
  • gennaio 2013
  • dicembre 2012
  • novembre 2012
  • ottobre 2012
  • agosto 2012
  • luglio 2012
  • giugno 2012
  • marzo 2012
  • febbraio 2012
  • gennaio 2012
  • dicembre 2011
  • novembre 2011
  • ottobre 2011
  • settembre 2011
  • agosto 2011
  • giugno 2011
  • maggio 2011
  • aprile 2011
  • marzo 2011
  • giugno 2000

Anche la Commissione Europea promuove la mediazione così come disciplinata dalla normativa italiana

Eppure le resistenze  culturali e corporative con cui l’istituto della mediazione ancora è costretto a misurarsi quotidianamente fanno sì che anche giudizi positivi espressi dalle più  alte istituzioni europee vengano distorti da un’interpretazione unilaterale.

Come dire … non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!

In particolare ci si riferisce ai vari commenti pubblicati sul web relativi al parere inviato dalla Commissione Europea alla Corte di Giustizia Europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino – dr. Lombardi.

In estrema sintesi gli Uffici Giuridici della Commissione hanno espresso un giudizio favorevole circa l’obbligatorietà del tentativo di mediazione con un termine di durata di 4 mesi, nonché circa l’applicazione di sanzioni per chi, invitato, non partecipa alla procedura senza giustificato motivo; in quanto “tali sanzioni non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.

Qualche esitazione è stata espressa circa i costi della mediazione e sulla facoltà del mediatore di formulare una proposta senza il consenso di entrambe le parti, riservando comunque “al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie”.

Ciò chiarito, la Commissione Europea ha espresso, senz’alcun dubbio,  un parere positivo circa la normativa che in Italia regolamenta la mediazione civile.

I tanti detrattori  della mediazione ed in particolare dell’obbligatorietà della stessa per le materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 non hanno proferito parola alcuna per commentare il giudizio positivo espresso dalla Commissione Europea, a tal punto positivo da rendere giustificata ed adeguata la previsione di una sanzione.

Di certo il parere espresso dalla Commissione non stupisce giacché in linea con quanto, da ultimo, affermato dal vicepresidente della Commissione Europea Viviane Reding: “Vorrei congratularmi con il Governo italiano per essere stato uno dei primi in Europa ad adempiere a questo obbligo attraverso l’adozione del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. L’Italia ha scelto di applicare le previsioni della Direttiva sulla mediazione alle controversie transfrontaliere e domestiche. Approvo pienamente questa decisione perché credo sia la strada maestra. L’Italia ha agito bene trasponendo puntualmente la Direttiva, a pieno beneficio dei cittadini e delle imprese”.

D’altro canto cambia anche il tariffario forense. Quasi certamente sarà previsto un incentivo fino ad un massimo del 40% se il procedimento si conclude con la conciliazione. Al contrario, in caso di inammissibilità o di improcedibilità della domanda o, ancora, di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito la parcella sarà ridotta del 50%. Si penalizzano le c.d. cause temerarie e viceversa si premia il ricorso, con eventuale successo, alla mediazione.

Il cammino verso il successo è ancora da compiere, ma leggendo con attenzione tanta strada è stata percorsa.

Related posts:

I giudici di pace, a differenza dei giudici togati, faticano a mediare con la mediazione!
IL MINISTRO SEVERINO CREDE ANCORA NELLA MEDIAZIONE
L’EUROPA RILANCIA LA MEDIAZIONE: IL PARLAMENTO EUROPEO VARA LE ODR

 ACCESSO CORECOM F.V.G.

ORDINE AVVOCATI DI SALERNO


 ACCESSO COA

 ACCESSO MEDIATORI

CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATORI

APRI UNA SEDE ISCO ADR

seguici su

    

RASSEGNA STAMPA

...
Il Sole 24 Ore Mediazione senza vincoli Ue

Il Giornale Stop alle mediazioni, processi nel caos

Il Sole 24 Ore Controffensiva per la conciliazione

Il Sole 24 Ore Vietti: "Più mediazione e meno processi civili"

Il Sole 24 Ore Il riformismo riluttante sulla giustizia

Il Sole 24 Ore "Da verificare le motivazioni"

Video Bruno Vespa a favore della mediazione

L'Occidentale La sentenza della Consulta sulla mediazione è un salto nel passato

L'Altra Pagina Oscar Giannino: “Per lo Stato la forma vale più della sostanza”

COLLABORA con ISCO adr

  • Produci l'istanza di mediazione dal tuo studio – DEMO

Argomenti Recenti

  • (senza titolo)
  • Chiusura estiva dal 7 al 21 agosto ’17
  • La conciliazione verso una scelta definitiva
  • Febbraio 2016 – corso MEDIATORE CIVILE
  • Corso di aggiornamento per mediatori – Febbraio 2016

Views

  • Contatti visitato 52.195 volte
  • RISARCIMENTO DEL DANNO DA COLPA MEDICA E COMPETENZA TERRITORIALE visitato 38.023 volte
  • Chi Siamo visitato 32.709 volte
  • Per la parte istante – compila online e presenta la domanda di mediazione visitato 30.424 volte
  • Dove siamo visitato 28.744 volte
  • L’USUCAPIONE IN MEDIAZIONE visitato 27.355 volte
  • Tariffe visitato 26.970 volte
  • Mediazione: fra efficienza e competitività visitato 25.004 volte
  • Materie obbligatorie D. Lgs. 28/2010 visitato 24.200 volte
  • Apri una sede ISCO visitato 23.195 volte

Area Riservata

 
 
Accedi
 

ISCO Adr® 2009 - 2019