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I giudici di pace, a differenza dei giudici togati, faticano a mediare con la mediazione!

Il giudice di pace coordinatore di Mercato San Severino è stato tra i primi a sollevare diverse questioni di legittimità alla Corte Europea.

Ebbene dalla lettura del parere inviato dalla Commissione Europea alla Corte di Giustizia Europea si deve registrare un altro successo della mediazione, a differenza di quanto sventolato da alcune categorie professionali.
Sono, difatti, chiare ed inequivocabili le parole della Commissione Europea:  “la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti”.

La Commissione Europea, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, ha dichiarato che “La Direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea … non osta … ad una normativa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova della mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice…”

Ciò significa che ne esce, ancora una volta, rafforzato l’ obbligo di cooperazione in mediazione.

In buona sostanza,  si fa salvo il dettato  dell’art. 8, comma 5, in cui si stabilisce che solo un giustificato motivo può assolvere dall’obbligo di cooperare. Il  quadro normativo nazionale esce rafforzato dal parere della Commissione, è sempre più chiaro che la mediazione è una scommessa sulla quale vuole scommettere anche la Comunità Europea per risolvere i problemi dell’inefficienza della giustizia degli stati membri.

Ha ritenuto, inoltre, congruo il termine di 4 mesi, atteso che la mediazione può raggiungere obiettivi posti a tutela di interessi collettivi.

Qualche perplessità è stata espressa circa i costi della mediazione e sulla facoltà del mediatore di formulare una proposta senza il consenso di entrambe le parti, ma certamente nella sua globalità la sentenza della Corte Europa ha un taglio pro mediazione affatto diverso dalle motivazioni della pregiudiziale sollevata dal dr. Lombardi.

Con riferimento al potere del mediatore di formulazione della proposta va evidenziata la sentenza dello scorso 5 luglio 2012 del Tribunale di Vasto, di tutt’altro orientamento.

Il giudice – dr. Fabrizio Pasquale – ha chiarito che la formulazione da parte del mediatore di una proposta, in mancanza di accordo ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle parti costituisce un passaggio indispensabile della procedura di mediazione, in quanto consente  al Giudice di valutare comportamenti processuali “ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia”. Di conseguenza, ha invitato le parti a scegliere un Organismo il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa. questo l’argomentare del giudice di Vasto: “…RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli…”

Non resta che evidenziare un dato positivo: seppur da un così sintetico exursus sembra possibile leggere la volontà di valorizzare sempre più l’istituto della mediazione, armonizzandolo  ai  principì comunitari e costituzionali.

Articolo pubblicato il 17.07.2012 su Irpinianews: http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=105459

 

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